Art. 9.
(Sanzioni).

      1. Chiunque, al fine di avere diritto alla concessione dell'indennità di genitore prevista dall'articolo 7, dichiara un reddito familiare totale non rispondente al vero è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con l'obbligo dell'integrale restituzione degli importi percepiti maggiorati di una sanzione pecuniaria pari al 10 per cento dei medesimi.